Con l’entrata in vigore della legge 123/2017 (Decreto Mezzogiorno) vengono introdotte importanti novità sulle borse di plastica, in recepimento della Direttiva UE 2015/720.
La nuova disciplina prevede che a far data dal 1 gennaio 2018, tutte le buste per la spesa, quindi anche i sacchetti leggeri e ultraleggeri (compresi quelli che si utilizzano per pesare i prodotti ortofrutticoli) debbano essere biodegradabili e compostabili ed inoltre che vengano distribuiti esclusivamente a pagamento, con l’indicazione della voce distinta sullo scontrino fiscale (divieto di cessione gratuita).
La riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero avrà le seguenti tempistiche:
- dal 01/01/2018 possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40%;
- dal 01/01/2020 il contenuto minimo di materia prima rinnovabile deve essere almeno il 50%;
- dal 01/01/2021 tale contenuto minimo dovrà essere almeno del 60%.
Tale tipologia di borsa dovrà essere distribuita esclusivamente a pagamento, con prezzo per ogni singola unità evidenziato sullo scontrino fiscale. Occorrerà quindi adeguare il registratore di cassa riservando un “reparto” a questa operazione (la norma parla di “indicazione della voce distinta”).
Al fine di una corretta informazione ai consumatori, i produttori devono apporre sulle borse, oltre ai propri elementi identificativi, anche diciture idonee a dimostrare che le borse prodotte sono conformi ad una delle tipologie commercializzabili.
Rimangono quindi commercializzabili le borse di plastica biodegradabile e compostabili conformi alla norma nazionale UNI EN 13432:2002 (le shopper monouso) e quelle riutilizzabili con le seguenti caratteristiche (art. 226-bis):
a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
- con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
- con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
- con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
- con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.
È quindi vietata la commercializzazione delle borse di plastica (borse con o senza manici fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti) in materiale leggero (con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron) e delle altre borse di plastica non rispondenti alle caratteristiche previste.
Le borse ritenute conformi non possono comunque essere distribuite a titolo gratuito e il prezzo di vendita di ogni singola borsa deve risultare dallo scontrino fiscale o fattura.
(Fonte Confcommercio Imprese per L’Italia – Ascom Faenza)
https://www.ascomfaenza.it/IT/News/Sindacale_Info_Soci_Ascom_Faenza/833