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SHOPPER: BORSE DI PLASTICA PER LA SPESA – NUOVI REQUISITI

  • Categoria dell'articolo:Novità

Con l’entrata in vigore della legge 123/2017 (Decreto Mezzogiorno) vengono introdotte importanti novità sulle borse di plastica, in recepimento della Direttiva UE 2015/720.

La nuova disciplina prevede che a far data dal 1 gennaio 2018, tutte le buste per la spesa, quindi anche i sacchetti leggeri e ultraleggeri (compresi quelli che si utilizzano per pesare i prodotti ortofrutticoli) debbano essere biodegradabili e compostabili ed inoltre che vengano distribuiti esclusivamente a pagamento, con l’indicazione della voce distinta sullo scontrino fiscale (divieto di cessione gratuita).

La riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero avrà le seguenti tempistiche:

  • dal 01/01/2018 possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40%;
  • dal 01/01/2020 il contenuto minimo di materia prima rinnovabile deve essere almeno il 50%;
  • dal 01/01/2021 tale contenuto minimo dovrà essere almeno del 60%.

Tale tipologia di borsa dovrà essere distribuita esclusivamente a pagamento, con prezzo per ogni singola unità evidenziato sullo scontrino fiscale. Occorrerà quindi adeguare il registratore di cassa riservando un “reparto” a questa operazione (la norma parla di “indicazione della voce distinta”).

Al fine di una corretta informazione ai consumatori, i produttori devono apporre sulle borse, oltre ai propri elementi identificativi, anche diciture idonee a dimostrare che le borse prodotte sono conformi ad una delle tipologie commercializzabili.

Rimangono quindi commercializzabili le borse di plastica biodegradabile e compostabili conformi alla norma nazionale UNI EN 13432:2002 (le shopper monouso) e quelle riutilizzabili con le seguenti caratteristiche (art. 226-bis):

a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:

  1. con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
  2. con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:

  1. con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30%  fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
  2. con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

È quindi vietata la commercializzazione delle borse di plastica (borse con o senza manici fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti) in materiale leggero (con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron) e delle altre borse di plastica non rispondenti alle caratteristiche previste.

Le borse ritenute conformi non possono comunque essere distribuite a titolo gratuito e il prezzo di vendita di ogni singola borsa deve risultare dallo scontrino fiscale o fattura.

(Fonte Confcommercio Imprese per L’Italia – Ascom Faenza)

https://www.ascomfaenza.it/IT/News/Sindacale_Info_Soci_Ascom_Faenza/833